CONVENZIONE DI NEW YORKIN ITALIAL’Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 21-02-1968, ha ratificato la convenzione di New York del 10-06-1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, a decorrere dal 1° maggio 1969. http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.htmlL’articolo 1, paragrafo 2, di detta convenzione testualmente recita: “Per sentenza arbitrale si intendono non soltanto le sentenze rese dagli arbitri nominati per casi determinati ma anche quelle rese dagli organismi permanenti di arbitrato ai quali le parti si sono sottoposte”. Per questi motivi, il termine “sentenza” usato negli arbitrati internazionali amministrati dalla Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa trova la sua legittimità nella Legge italiana di ratifica e di esecuzione della convenzione di New York del 10-06-1958, ossia nella Legge 19-01-1968 n. 62.Ne deriva l’ulteriore possibilità di esecuzione della sentenza nel territorio degli oltre 100 Stati aderenti alla Convenzione di New York del 10-06-1958.http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html