CONVENZIONE DI NEW YORK
IN ITALIA
L’Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 46 del 21-02-1968, ha ratificato la convenzione di New York del 10-06-1958 sul
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, a decorrere dal 1° maggio
1969.
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
L’articolo 1, paragrafo 2, di detta convenzione testualmente recita: “Per sentenza arbitrale si
intendono non soltanto le sentenze rese dagli arbitri nominati per casi determinati ma anche
quelle rese dagli organismi permanenti di arbitrato ai quali le parti si sono sottoposte”. Per
questi motivi, il termine “sentenza” usato negli arbitrati internazionali amministrati dalla
Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa trova la sua legittimità nella Legge italiana di
ratifica e di esecuzione della convenzione di New York del 10-06-1958, ossia nella Legge 19-
01-1968 n. 62.
Ne deriva l’ulteriore possibilità di esecuzione della sentenza nel territorio degli oltre 100
Stati aderenti alla Convenzione di New York del 10-06-1958.
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html